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Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili

 

Con la nuova disciplina della crisi d’impresa, il tema della adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo-contabile ha guadagnato il centro del dibattito.

Modificando il secondo comma dell’art. 2086 del codice civile, il Codice della Crisi d’Impresa (“CCII”) ha introdotto il dovere generale dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

L’imprenditore è così chiamato a dotarsi di procedure, prassi operative e strumenti che permettano di elaborare e fornire informazioni per monitorare l’andamento aziendale e intercettare tempestivamente i segnali di crisi.

Nel quadro sopra descritto, l’elaborato della Fondazione Nazionale Commercialisti “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”, pubblicato lo scorso mese di luglio, apporta un significativo contributo (non solo di approfondimento della normativa vigente e di esame degli aspetti civilistici della materia alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali ma soprattutto) fornendo -da una prospettiva di tipo aziendalistico- indicazioni e spunti specifici per la realizzazione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Quando gli assetti possono ritenersi adeguati?

 

Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono permettere la tempestiva rilevazione di uno stato di crisi per assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte: sono pertanto adeguate ai sensi dell’art. 2086, comma secondo, c.c., le misure che consentano la rilevazione di:

  • squilibrio di carattere economico (i ricavi non coprono i costi);
  • squilibrio di carattere finanziario (l’azienda non è in grado di far fronte, con le proprie entrate, alle uscite monetarie);
  • squilibrio di carattere patrimoniale (patrimonio netto negativo o sbilanciamenti tra fonti e impieghi nelle componenti riconducibili al capitale proprio e di terzi, attivo immobilizzato e circolante);
  • non sostenibilità dei debiti (i flussi di cassa generati dalla gestione operativa nei 12 mesi a venire non sono in grado di coprire i debiti scadenti nello stesso periodo);
  • presenza dei segnali indicati dall’art. 3 comma 4 del CCII, per la previsione tempestiva della crisi, cioè:
  • debiti per retribuzioni, scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
  • debiti verso fornitori, scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni scadute o sconfinamenti nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, scadute da più di 60 giorni, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
  • la presenza di una o più esposizioni debitorie, nei confronti dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Quello degli “Assetti Adeguati” nasce dunque come strumento di sicurezza a disposizione degli imprenditori e prende la forma di veri e propri obblighi gravanti sull’amministratore.

 

Cosa succede se gli amministratori non adeguano gli assetti societari ex art. 2086 c.c.?

 

Già in passato, la giurisprudenza ha ritenuto che le conseguenze negative derivanti dall’assenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile impongano:

  • la nomina di un amministratore giudiziario (con compiti di recupero dei crediti sociali, Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022);
  • la nomina di un ispettore che verifichi l’esistenza di irregolarità (Trib. Roma, 15 settembre 2020).

Più di recente, è stato poi affermato che l’omessa predisposizione degli assetti contemplati dall’art. 2086 comma 2 c.c. ai fini di una tempestiva rilevazione della crisi dell’impresa:

  • costituisce una grave irregolarità dell’organo amministrativo, idonea a riflettersi in un grave pregiudizio sia per la società, sia per i creditori,
  • tale irregolarità giustifica, ai sensi del IV comma dell’art. 2409 c.c., la revoca dell’organo amministrativo e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario

(Tribunale di Catania -sezione specializzata in materia di impresa- camera di consiglio dell’8 febbraio 2023).

 

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In sintesi e per concludere.

Il concetto di adeguatezza introdotto dall’art. 2086, secondo comma, c.c., implica modalità organizzative interne che siano in grado di adeguarsi all’andamento dell’attività di impresa e alle relative variazioni del rischio gestionale.

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, la struttura organizzativa diviene quindi lo strumento operativo attraverso il quale la percezione della crisi arriva agli organi societari, così che, al primo campanello di allarme, possano essere adottati tempestivamente i rimedi più opportuni.

L’impiego di una clausola “elastica” all’interno delle previsioni di cui all’art. 2086 c.c. -che associa l’adeguatezza alla natura dell’attività esercitata e alle dimensioni dell’impresa- fa sì, tuttavia, che la scelta organizzativa sia pur sempre attribuita agli organi gestori, che beneficiano di ampi margini di discrezionalità decisionale (secondo il principio della business judgment rule) da esercitare pur sempre in una cornice di ragionevolezza.

Se chiaro è l’invito lanciato dal legislatore a adottare opportuni presidi organizzativi amministrativi e contabili, non meno chiaro è, come visto, il severo occhio con cui i Giudici guardano alle imprese che ne siano prive.

Ragion per cui imprenditori, organi gestori e organi di controllo oggi non possono più sottrarsi ad una celere introduzione di nuovi alert aziendali, così come ad una valutazione critica di quelli eventualmente già in funzione.

 

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