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Con decreto del 06 febbraio 2024, il Tribunale di Catanzaro ha avuto occasione di pronunciarsi sulle

conseguenze della mancata adozione di adeguati assetti organizzativi da parte di una società,

a seguito della denuncia di uno dei soci di gravi irregolarità nella gestione.

 

 

 

La vicenda

 

Con ricorso ex art. 2409 c.c., il socio di minoranza contestava atti di mala gestio da parte dell’amministratore espresso dalla compagine di maggioranza:

  • non solo per la distrazione di risorse aziendali a fini personali,
  • ma anche per l’assunzione fittizia di dipendenti (impiegati, in realtà, in attività estranee alla società) e per la conclusione di contratti che, seppur formalmente riconducibili all’attività aziendale, celavano altri scopi (occultando un conflitto di interessi).

In sintesi, il ricorrente lamentava che la società fosse, di fatto, “gestita a vista”, senza l’adozione di alcuno strumento di pianificazione, organizzazione e controllo.

 

La violazione dell’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi

è più grave quando la società non si trova in crisi

 

La pronuncia è interessante perché, tornando sul tema sempre più attuale del cosiddetto “Modello 231”, scolpisce un principio del tutto condivisibile, ovverosia che la mancata (o la ritardata) adozione di adeguati assetti organizzativi è valutata con ancora maggior rigore quando riguardi società in salute, e dunque in grado di affrontare tempestivamente il percorso di implementazione.

E le conseguenze, in tal caso, sono molto pesanti, non solo per le figure apicali che hanno omesso di dotare la società di procedure compliant in grado di far rilevare elementi di allarme, ma anche per la stessa società (che può essere colpita finanche dalla sospensione degli organi gestori in carica).

Per prevenire tali rischi, conta dunque anche la tempestività degli amministratori.

Come si legge nella sentenza in commento:

  • l’adeguatezza dell’assetto organizzativo deve essere valutata con riferimento (a) alle dimensioni e alle caratteristiche proprie dell’impresa e (b) alla sua funzione primaria di rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e di salvaguardia della continuità aziendale;
  • gli adeguati assetti sono funzionali proprio a evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita di continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi e di assumere così le iniziative opportune;
  • l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenta una grave irregolarità, soprattutto in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario.

 

L’adozione di misure organizzative di Compliance integrata

 

La pronuncia – peraltro nel solco di quella precedente del Tribunale di Cagliari (Sez. Specializzata Imprese, decreto 02 marzo 2022) – ha posto un’altra pietra miliare di quella che è ormai la via tracciata dal legislatore in tema di corretta gestione dell’impresa.

In questo senso, diventa essenziale l’adozione (e la quotidiana applicazione) del “Modello 231”, che si inserisce nel novero degli “adeguati assetti organizzativi” previsti dal Codice della Crisi di Impresa, finalizzati, tra l’altro, a monitorare gli indici di solvibilità per poter garantire contromisure tempestive.

La strada tracciata dal legislatore è, insomma, quella di una sempre maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore e degli amministratori, che non può prescindere dalla tempestiva adozione, con il supporto di professionisti esperte, di misure organizzative di “Compliance integrata”, tali da ridurre i rischi e massimizzare la capacità di intercettare precocemente ogni potenziale criticità gestionale.

 

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