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RUSSIAN ROULETTE CLAUSE

La Suprema Corte, con sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, ha confermato la validità e l’efficacia, nel nostro ordinamento, della c.d. “russian roulette clause” (o “clausola del cow boy”) quale clausola che i soci possono prevedere per il superamento di una situazione di stallo decisionale della società.

La “russian roulette clause” rimette ad un socio il potere di offrire all’altro (con effetto vincolante) l’acquisto della propria partecipazione ad un prezzo determinato. Il socio che riceve la proposta di acquisto può a sua volta:

  • vendere la propria quota al prezzo offertogli, oppure
  • acquistare la partecipazione dell’altro socio al prezzo da questi determinato.

Quando la possibilità di azionare la clausola è assegnata ad entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica (o “pura”), qualora sia rimessa all’iniziativa di un solo individuo, si parla di clausola asimmetrica (o “selettiva”).

 Di matrice anglosassone, la “russian roulette clause” è ormai stata introdotta anche nel nostro ordinamento e viene utilizzata – soprattutto all’interno dei patti parasociali – per risolvere i conflitti che ostacolano la corretta conduzione aziendale o sciogliere una situazione di stallo della stessa (o “deadlock”).

Il rischio di deadlock può verificarsi soprattutto:

  • Nelle società c.d. “fifty-fifty company” (in cui la società è partecipata in maniera paritaria da due soci);
  • Nelle società in cui è previsto il c.d. “potere di veto” di un socio (o gruppo di soci);
  • Nelle società per le quali sia prevista l’assunzione di decisioni all’unanimità.

La persistenza del deadlock incide sull’operatività della società e di conseguenza sul valore della stessa e, nei casi estremi, può determinare la messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.

 

La vicenda

 

Due società di capitali, Alfa e Beta, detenendo una partecipazione del 50% ciascuna nella società Gamma, stipulano un patto parasociale contenente una clausola di “russian roulette”.

A causa della situazione di stallo, Beta attiva la “russian roulette clause” inviando alla società Alfa una proposta di acquisto della sua partecipazione ad un prezzo che Beta determina unilateralmente.

Alfa agisce quindi in giudizio chiedendo che il Tribunale di Roma accerti la nullità della “russian roulette clause” per arbitrarietà dell’importo di acquisto della partecipazione e per violazione della buona fede.

Sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello respingono la richiesta di nullità della “russian roulette clause”, dichiarando la validità di clausole antistallo quando:

(i) esse non siano unilaterali, potendole attivare entrambe le parti;

(ii) siano adeguatamente puntuali e circostanziate;

(iii) il prezzo non sia arbitrariamente determinabile.

Contro la decisione della Corte d’Appello Alfa propone ricorso per Cassazione.

 

La pronuncia della Cassazione

 

La Corte conferma la validità e l’efficacia della clausola in esame, affermando, tra l’altro, che:

  • non operi alcun arbitrio da parte del socio che attiva la “roulette russa” offrendosi di acquistare ad un dato prezzo la partecipazione dell’altro socio; quest’ultimo è, anzi, in una posizione di vantaggio, avendo la possibilità di scegliere se, a quel prezzo, convenga vendere la propria partecipazione o acquistare quella del socio offerente; ha poi natura tanto meno arbitraria la “russian roulette clause” che sia contenuta in un patto parasociale, poiché l’accordo tra le parti esclude in radice che si possa parlare di un’abusività genetica della clausola;
  • in ogni caso, l’esercizio della clausola “russian roulette” soggiace all’applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, la cui violazione potrebbe comportare una richiesta di indennizzo da parte del socio per l’iniqua estromissione dalla società o, ancor prima, l’opposizione all’attivazione della clausola, invocando un abuso del diritto; è tipicamente il caso in cui il destinatario dell’offerta non abbia sufficienti elementi informativi per decidere se vendere od acquistare la partecipazione o vi sia una forte divergenza economico-finanziaria fra le parti. Va peraltro rilevato che, al fine di prevenire questo genere di squilibri, non è raro imbattersi in variante della “roulette russa” in cui il prezzo non viene definito dalla parte che attiva la clausola, ma da un terzo indipendente dopo l’attivazione dell’opzione.

In conclusione, lo stallo decisionale può seriamente pregiudicare il funzionamento di una società, fino a farne cessare l’attività. Ecco perché un qualificato approccio tecnico, volto a fornire in anticipo una bilanciata soluzione alle frizioni societarie, può preservare le fortune dei soci e le loro ambizioni imprenditoriali.

 

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