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Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Roma torna a fare il punto sulle differenze tra il procacciamento d’affari e il contratto di agenzia, fissando una precisa linea di demarcazione, nel solco di quanto già evidenziato dai Tribunali nazionali.

 

 

 

Il rapporto di agenzia: la stabile e continuativa attività promozionale 

 

Elementi peculiari del rapporto di agenzia, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, sono rappresentati

  • dall’organizzazione da parte dell’agente di una, pur minima, struttura imprenditoriale,
  • dall’assunzione da parte dello stesso del rischio connesso all’attività promozionale svolta, e
  • dall’autonomia dell’agente nella scelta dei tempi e dei modi di svolgimento della stessa, pur nel rispetto, secondo quanto previsto dall’art. 1746 c.c., delle istruzioni ricevute dal preponente.

Il contratto di agenzia ha quindi per oggetto di una attività economica organizzata, esercitata con organizzazione e rischi propri da parte dell’agente, che risulta legato al preponente da un rapporto di collaborazione finalizzato alla stabile e continuativa promozione della conclusione di contratti nell’interesse di quest’ultimo.

Il contratto di agenzia può peraltro prevedere, direttamente o indirettamente,

  • la zona entro la quale l’incarico deve essere espletato,
  • un vincolo di esclusiva in favore del preponente,
  • il conferimento di un eventuale potere di rappresentanza in favore dell’agente,

elementi che sono tuttavia privi di carattere di essenzialità rispetto alla qualificazione del rapporto in termini di agenzia.

La cessazione del rapporto di agenzia soggiace infine alla disciplina di cui all’art. 1751 c.c., quanto a termini, modalità e indennità da riconoscersi in favore dell’agente.

 

Il procacciamento di affari: una figura atipica

 

La figura del procacciatore d’affari non trova espressa regolamentazione all’interno del codice civile.

Si tratta quindi di un contratto atipico al quale, secondo l’opinione più autorevole, devono applicarsi le norme relative al contratto di agenzia, se e in quanto compatibili con l’attività svolta dal procacciatore.

La giurisprudenza identifica il procacciatore d’affari come il collaboratore del preponente che raccoglie proposte di contratto e le trasmette al preponente stesso, svolgendo quindi un’attività non dissimile da quella dell’agente senza rappresentanza, dal quale si distingue per la mancanza di stabilità della prestazione del procacciatore che dipende esclusivamente dalla sua libera iniziativa.

Il procacciatore d’affari ha diritto ad un compenso provvigionale su contratti da lui promossi e le relative controversie, ricorrendone i presupposti, così come nel caso di controversie che riguardino un agente che operi non in forma societaria, sono di competenza del Giudice del Lavoro.

 

La qualificazione del rapporto: gli elementi distintivi

 

La qualificazione di un rapporto come mandato a procacciare affari o come agenzia deve quindi essere operata avendo riguardo, principalmente, al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico.

E, infatti, se da una parte, come recentemente ricordato dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1119/2023,

  • i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono “la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente ( 1742c.c.), realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo”, dall’altra
  • il rapporto del procacciatore d’affari, si concretizza “nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni”.

L’assistenza di un professionista qualificato che sappia correttamente inquadrare il rapporto tra professionista e preponente nella sua fase genetica diviene quindi strumento prezioso per disinnescare eventuali futuri contenziosi.

 

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