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Nella convinzione che la tutela dei diritti non possa restare affidata soltanto alla pronuncia di un giudice, la Riforma Cartabia, che ha ridisegnato il sistema del processo civile, riserva ampio spazio alle procedure di risoluzione alternativa delle liti.

L’obiettivo è quello di offrire un ventaglio di strumenti opzionali destinati a formare, nel loro complesso, un sistema di giustizia complementare che rappresenti un’alternativa alle lungaggini del contenzioso giudiziario.

Sono quindi state previste una serie di misure finalizzate a potenziare procedure, quali mediazione e negoziazione assistita, da attuarsi con l’ausilio di professionisti esperti che possano garantire l’effettività della tutela dei diritti e, di conseguenza, l’efficienza del sistema giustizia.

Vediamo nel dettaglio quali sono alcune delle principali novità previste dalla Riforma Cartabia relativamente agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie civili.

 

L’estensione della mediazione obbligatoria e gli incentivi alla partecipazione

 

Il legislatore si è premurato di intervenire anzitutto con riguardo alla procedura di mediazione.

Rimane escluso l’obbligo di una preventiva mediazione per la concessione di provvedimenti monitori e di convalida di sfratto, ma si allarga il novero delle materie per le quali la mediazione diventa condizione di procedibilità per la successiva azione giudiziale.

In particolare, il legislatore ha previsto il ricorso alla mediazione, in via preventiva, in relazione all’area dei contratti di durata in cui le parti sono legate da rapporti stabili, quali i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura; materie che si aggiungono a quelle già indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs n. 28/2010.

Anche sul piano soggettivo e dei contenuti, sono diverse le modifiche previste:

  • le parti devono partecipare al primo incontro di mediazione che può svolgersi anche da remoto, in via telematica;
  • in materia condominiale, l’avvio, l’esperimento e la partecipazione alla procedura di mediazione sono demandati in via autonoma all’amministratore, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva dell’assemblea che verrà coinvolta solo per l’approvazione dell’eventuale accordo;
  • le parti possono decidere di nominare un perito e di consentire la produzione del relativo elaborato nell’ambito del successivo eventuale giudizio.

La partecipazione alla mediazione dà peraltro accesso ad un sistema premiale in favore delle parti coinvolte, che si traduce in un riconoscimento di crediti di imposta del valore massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; credito di imposta il cui importo viene fatto dipendere dall’esito della mediazione:

  • successo della mediazione → credito di imposta pari all’indennità pagata all’Organismo di mediazione (per un massimo di € 600,00);
  • successo della mediazione quando è condizione di procedibilità → credito di imposta pari al compenso corrisposto all’avvocato (per un massimo di € 600,00);
  • insuccesso della mediazione → importo dei crediti di imposta dimezzato;
  • successo della mediazione in corso di causa → ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato (con un massimo di € 518,00).

L’accordo raggiunto in sede di mediazione, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, costituisce titolo esecutivo.

 

I nuovi traguardi della negoziazione assistita

 

Introdotta nel lontano 2014, la procedura di negoziazione assistita è stata definita dal legislatore come “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”.

Il procedimento prende avvio con la notifica, da parte del soggetto che intende promuovere il tentativo di conciliazione, dell’invito alla negoziazione, teso a sollecitare la controparte a stipulare la cd. “convenzione di negoziazione”.

Nel periodo in cui opera la suddetta convenzione, le parti, assistite dai rispettivi avvocati, approfondiscono quindi le ragioni a fondamento delle proprie posizioni per tentare di raggiungere un accordo conciliativo che soddisfi entrambe, evitando il contenzioso giudiziale. Anche nel caso della negoziazione, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo.

Già obbligatoria in caso di controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti o il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme che non superino i cinquantamila euro, la negoziazione assistita, esperibile anche in via telematica e da remoto, vede oggi ampliare sia

  • il proprio ambito di applicazione, sia
  • la natura delle prerogative demandabili all’autonomia delle parti,

pur sulla base di modelli e procedure uniformi.

A decorrere dal 28 febbraio 2023, infatti:

  • la negoziazione assistita è esperibile, in via facoltativa, anche per la risoluzione di tutte le controversie attinenti al diritto del lavoro e l’accordo così raggiunto tra le parti ha lo stesso valore di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale o presso le sedi dell’Ispettorato del lavoro, in termini di inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni in esso contenute;
  • l’accordo di separazione o divorzio negoziato con l’assistenza degli avvocati può contenere patti di trasferimento immobiliare con efficacia obbligatoria, come pure determinare il pagamento dell’una tantum divorzile, essendo attribuita ai legali, in tale ipotesi, la valutazione di congruità sull’assegno di mantenimento;
  • la convenzione di negoziazione può prevedere la possibilità di acquisire (i) dichiarazioni di terzi in merito alla fattispecie giuridica in esame, (ii) dichiarazioni della controparte ad essa sfavorevoli, con valore confessorio.

 

Il ruolo del professionista

 

In un quadro normativo che promuove il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie per trasferire al di fuori delle aule giudiziarie l’analisi e la risoluzione degli aspetti giuridici sottesi alle liti tra le parti, si fa cruciale, già nella fase precontenziosa, l’assistenza di un professionista qualificato che sappia negoziare alle migliori condizioni e favorire accordi, muniti di valore esecutivo.

 

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