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Le modifiche al Codice Civile

 

Il Decreto-Legge n. 152/2021 (convertito in Legge n. 233/ 2021) ha introdotto alcune importanti modifiche alle disposizioni del Codice Civile in ambito di trasporto e di spedizione.

L’art. 1696 c.c. (in ambito di trasporto), che disciplina la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria della merce, prevedeva, per il trasporto su strada:

  • un limite risarcitorio pari a 1 Euro al chilo per il trasporto nazionale e
  • il regime della Convenzione CMR per il trasporto su strada (Convention des Marchandises par Route, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956) per il trasporto internazionale.

Il testo della norma così novellata prevede invece che nel cosiddetto “trasporto multimodale” (dato dalla combinazione di diverse modalità), quando non è possibile individuare in quale fase si è verificato il danno, il risarcimento a carico del vettore sarà pari:

  • a 1 Euro al chilo per il trasporto nazionale e
  • a 3 Euro al chilo per il trasporti internazionale.

In particolare, viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una specifica disciplina legislativa per il trasporto multimodale, che era finora regolato, di fatto, da prassi via via consolidate dalla giurisprudenza di merito.

Oggi invece, quando è possibile stabilire in quale fase del trasporto (mare, aereo, ferroviario o fluviale) si è verificato il danno, troverà applicazione la apposita limitazione di responsabilità prevista per tale modalità di trasporto e non più il regime uniforme previsto dal Codice Civile.

Ferma restando la piena risarcibilità (senza limitazioni) dei danni derivanti da dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti e/o agenti.

Le modifiche al contratto di spedizione

L’articolo 1737 c.c. (in ambito di spedizione) ha esteso il raggio di azione dello spedizioniere, consentendogli ora di concludere un contratto di trasporto, non solo in nome proprio e per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante stesso, qualora lo spedizioniere sia dotato del potere di rappresentanza.

L’articolo 1739 c.c. stabilisce inoltre che lo spedizioniere non ha alcun obbligo di provvedere all’assicurazione della merce spedita, salvo espressa richiesta del mandante (essendo stato quindi eliminato il riferimento agli usi contrari).

Sarà quindi il mandante a dover fornire ora istruzioni precise e univoche sulla copertura assicurativa, mentre rimarrà a carico dello spedizioniere la valutazione sulla adeguatezza delle garanzie da stipulare in relazione alla tipologia del trasporto e della merce.

L’articolo 1741 c.c., infine, prevede adesso che, qualora lo spedizioniere agisca quale spedizioniere-vettore, assumendo con mezzi propri o altrui (anche) l’esecuzione del trasporto (oltre alla sua organizzazione), la sua responsabilità è disciplinata dall’art. 1696 c.c., con i limiti risarcitori ivi previsti.

E’ stata così risolta, una volta per tutte, la controversa applicabilità dei limiti risarcitori del vettore qualora lo spedizioniere-vettore agisca pur non essendo autorizzato all’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.

Le conseguenze

 

Pur mettendo nel conto alcune iniziali difficoltà di coordinamento della nuova disciplina, è comunque apprezzabile l’obiettivo del legislatore, che ha voluto:

  • da un lato, “ammodernare” il regime della responsabilità vettoriale del trasporto di merci e,
  • dall’altro, codificare i maggiori orientamenti giurisprudenziali che nel corso degli ultimi anni hanno disciplinato trasporto multimodale e spedizione.

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