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Incentivi e modalità di fruizione

 

Introdotto con l’articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il Superbonus 110% consente al contribuente di eseguire lavori finalizzati a ottenere una maggiore efficienza energetica e sismica della propria casa, beneficiando, al contempo, di un credito di imposta pari al 110%.

Il contribuente può beneficiare dell’agevolazione, optando, in via alternativa, per una delle seguenti modalità:

  • accedendo direttamente alla detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi à così recuperando il 110% degli importi in 5 anni;
  • ricevendo direttamente dal soggetto che realizza gli interventi uno sconto in fattura pari al 110% dell’importo dei lavori sostenuti à sarà poi quest’ultimo a beneficiare della detrazione nei successivi 5 anni;
  • cedendo il credito di imposta a un soggetto terzo (solitamente l’istituto bancario che finanzia i lavori o direttamente l’impresa esecutrice) à sarà il terzo a beneficiare della detrazione nei successivi 5 anni.

 

Applicazioni pratiche e criticità

 

Se i benefici sono di facile comprensione, non si può dire altrettanto del complesso e accidentato quadro normativo in cui la misura si inserisce:

  • per un verso, perché già prima del Superbonus 110% il panorama normativo offriva un ricco ventaglio di agevolazioni connesse agli interventi edilizi
  • per altro verso, perché la sequela di integrazioni e modifiche normative, cui si aggiungono i chiarimenti ministeriali succedutisi con cadenza pressoché settimanale, ha ingenerato non poca confusione nel mondo degli amministratori condominiali, dei singoli proprietari nonché di tutti quei soggetti (imprese appaltatrici, banche, intermediari finanziari, società di cartolarizzazione etc.) a vario titolo interessati all’operazione.

In tale scenario, va ricordato che i maggiori rischi di perdita della detrazione fiscale sono quelli che derivano:

  • dal mancato rispetto dei requisiti tecnici imposti dal legislatore, quali ad esempio carenze o irregolarità delle necessarie asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati;
  • dall’insidia rappresentata da un panorama normativo oggetto di costanti e sostanziali modifiche, per lo più mirate a contrastare frodi all’Erario (ne sono un esempio la limitazione del numero delle cessioni dei crediti di imposta e la fissazione di un tetto massimo di spesa per i lavori oggetto di attuale confronto tra le forze politiche).

 

I diversi livelli di responsabilità

 

In caso di irregolarità, la responsabilità – e la conseguente perdita del beneficio fiscale – ricadrà in prima battuta sul beneficiario del Superbonus 110%, dunque il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori e ciò, sia nel caso in cui questi fruisca personalmente dell’agevolazione, sia qualora ceda il credito d’imposta o opti per lo sconto in fattura; in altre parole, la cessione del credito non determina un trasferimento della relativa responsabilità.

Ciò precisato, va anche aggiunto che, laddove le irregolarità accertate trovino origine in violazioni commesse da terzi (ad es. imprese esecutrici e professionisti coinvolti) il beneficiario potrà senz’altro far valere nei loro confronti la perdita del beneficio fiscale e tutti i danni derivanti.

 

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