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I decreti legislativi n. 170/2021 e n. 173/2021 introducono, dal 1° gennaio 2022, importanti novità nei rapporti tra professionisti e consumatori (c.d. Business-to-Consumer o “B2C”), in particolare su

  • conformità dei beni e responsabilità per vizi,
  • contratti di fornitura con contenuto digitale e servizi digitali.

 

Conformità dei beni al contratto di vendita

 

Sono ora più specifici i requisiti (soggettivi e oggettivi) che rendono il “bene conforme” al contratto di vendita:

 

 

Requisiti di conformità

 

soggettivi corrispondenza alla descrizione, tipo, quantità e qualità previste dal contratto
idoneità all’utilizzo voluto dal consumatore e accettato dal venditore
fornitura di tutti gli accessori e delle istruzioni (anche per l’installazione) previsti dal contratto
presenza degli aggiornamenti
oggettivi idoneità del bene agli scopi per i quali, di solito, sono usati beni dello stesso tipo
corrispondenza a un modello o campione messo a disposizione dal venditore prima della conclusione del contratto
consegna degli accessori, compresi imballaggio e istruzioni

 

Se il prodotto non soddisfa tali requisiti, il venditore professionale sarà considerato adempiente soltanto se proverà di aver specificamente informato il consumatore sullo scostamento del bene dai requisiti di conformità.

 

Responsabilità del venditore in caso di vizi

 

Sotto tale profilo, il venditore sarà chiamato a rispondere dei vizi tutte le volte in cui si manifestino entro due anni dalla consegna del bene.

Inoltre, viene estesa la presunzione di esistenza di un difetto alla consegna se esso si manifesti entro un anno dalla consegna, così raddoppiando in favore del consumatore il precedente termine di sei mesi.

Non solo, è stato anche eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta, mentre il termine di prescrizione dell’azione per far valere i rimedi in favore del consumatore si prescrive in ventisei mesi.

Quanto ai rimedi, accanto ai quattro già previsti dalla precedente normativa (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto), si rinvia al Codice Civile in tema di risarcimento del danno, strumento che prima non era espressamente menzionato e che era utilizzabile solo ricorrendo agli appigli interpretativi offerti dalla giurisprudenza.

Da ultimo, è prevista la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti le garanzie previste per il consumatore, mentre sono ammesse deroghe in melius.

 

Le novità sui contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali

 

I presidi a tutela del consumatore prevedono nuove disposizioni anche in merito ai contratti a contenuto digitale o che offrono un servizio digitale a fronte (i) del pagamento di un prezzo oppure (ii) della comunicazione dei dati personali del consumatore.

In tal caso, infatti, il professionista potrà ritenersi adempiente quando il contenuto digitale o un mezzo idoneo per accedervi o per scaricarlo sia reso accessibile al consumatore, sempre che il prodotto abbia i requisiti di conformità specificamente dettati per la categoria.

Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi, in forza dei quali il professionista deve dare tempestiva comunicazione al consumatore sugli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari per mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale.

In caso di vizi, se il contratto prevede una fornitura continuativa, la responsabilità del professionista si estende per tutto il periodo in cui il contenuto o il servizio digitale deve essere fornito in base al contratto.

Altra particolarità riguarda la possibilità per il professionista di modificare il prodotto, se lo stesso è fornito al consumatore per un certo periodo, purché si tratti di una modifica:

  • necessaria a mantenere la conformità e l’aggiornamento del prodotto,
  • consentita dal contratto,
  • senza costi per il consumatore e
  • della quale il consumatore venga informato in modo chiaro.

In tale ipotesi resta comunque fermo il diritto di recesso gratuito del consumatore entro trenta giorni dal ricevimento dell’informazione o dalla modifica, se essa incide negativamente sull’utilizzo o sull’accesso al contenuto/servizio digitale.

Anche per questo tipo di contratti è prevista la nullità dei patti contrari, che può essere fatta valere dal consumatore stesso o rilevata d’ufficio dal Giudice.

 

Ambito di applicazione della novella

 

La novella, spinta dall’attuazione delle Direttive Europee 2019/771 e 2019/770, si applicherà ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 e mira ad ampliare e fortificare i baluardi difensivi del consumatore, considerata parte debole del rapporto contrattuale.

Toccherà ora agli operatori professionali adeguare i loro modelli contrattuali e l’operatività quotidiana ai nuovi standard così delineati.

 

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