dating on lineIl coniuge in cerca di relazioni extraconiugali, anche solo potenziali, gironzolando su Internet viola l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 143 cod. civ.

 

Con l’ordinanza in commento, infatti, la Cassazione ritiene tale condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare la crisi matrimoniale all’origine, poi, della separazione.

 

In altre parole, la ricerca di flirt digitali equivale per gli Ermellini alla rottura di uno dei principali doveri derivanti dal matrimonio.

 

Il caso

 

Scoperto a frequentare siti di incontri, il marito viene citato in Tribunale per la separazione chiesta dalla moglie, ma lui le imputa a sua volta la colpa della rottura matrimoniale per aver abbandonato poi la casa coniugale.

Respinta la domanda di addebito, in primo e in secondo grado, il marito “abbandonato” viene condannato al pagamento del contributo al mantenimento della moglie.

Non domo, lo stesso ricorre in Cassazione, contestando:

  • per un verso, che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie non possa ritenersi giustificato “solo” per averlo colto in cerca di compagnia virtuale sul Web e
  • per altro verso, che in assenza di pregresse tensioni nella coppia, tale mera circostanza non sia idonea a motivare la reazione della moglie.

La Suprema Corte, tuttavia, respinge il ricorso del marito e, confermando la pronuncia della Corte d’Appello, esclude la violazione dell’obbligo di coabitazione da parte della moglie, ribadendo che i flirtonline del coniuge in cerca di relazioni con potenziali partner è circostanza idonea a compromettere la fiducia tra i partner e a generare quindi la crisi matrimoniale approdata alla separazione.

In altre parole, la scelta del coniuge (ferito dal dating online) di allontanarsi dall’abitazione familiare, sebbene preventiva (in assenza di prove sulla effettiva consumazione di rapporti extraconiugali) è stata considerata comunque giustificata, neutralizzando così la contestazione di abbandono del tetto coniugale, contrapposta dall’altro partner per evitare il contributo al mantenimento.

 

Il dovere di fedeltà ai tempi dei social network

 

L’affermazione dei social network e la proliferazione di siti di incontri online sempre più sofisticati nel matching ha senz’altro favorito nuove modalità di approccio alle relazioni sociali e affettive, complice anche la convinzione degli utenti di godere di una certa “discrezione” e “riservatezza”.

E così, gli operatori del diritto tentano di dare risposte a dinamiche sociali in continuo divenire, anche sul dating online: un compito spesso complicato, che nel caso in esame fa leva sul concetto di “onore”, ritenuto leso anche di fronte alla mera intenzione di tradire, manifestata dall’iscrizione a siti di incontri.

Il monito della Cassazione, a baluardo dei doveri coniugali, è di riflettere con attenzione prima di scaricare applicazioni o di iscriversi a siti di incontri, non essendo necessario (per infrangere l’impegno alla fedeltà) che il rapporto extraconiugale sia consumato o ricambiato, ma essendo sufficiente anche un mero tentativo.

 

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