Il decreto legislativo n. 187/2020 è intervenuto sul Codice delle Assicurazioni Private, in particolare nell’ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi, al fine di favorire maggiore aderenza alla Direttiva Europea 2016/97 (cd. “IDD”).

Ecco quali sono le principali novità

La definizione dell’attività di distribuzione

Pacchetti assicurativiLa prima modifica riguarda l’art. 106, contenente la definizione dell’attività di distribuzione, essendo stata separata la definizione di «distribuzione assicurativa» da quella di «distribuzione riassicurativa», con l’ulteriore precisazione

  • che l’attività di consulenza consiste unicamente nel fornire raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore, in relazione a uno o più contratti di assicurazione, e
  • che l’attività di riassicurazione può considerarsi tale anche quando l’impresa operi senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo.

Viene fatta inoltre rientrare nell’alveo della distribuzione assicurativa la predisposizione di classifiche di prodotti assicurativi sulla base di criteri scelti dal cliente (per esempio attraverso i “comparatori”), compreso il confronto tra prezzi e prodotti oppure lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente il contratto online o con altri mezzi.

La vendita abbinata

Merita di essere annotata anche la modifica dell’art. 120 quinquies sulla vendita abbinata di diversi prodotti.

Infatti, il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio (diverso da una assicurazione), come parte di un pacchetto o dello stesso accordo deve:

  • informare il contraente della possibilità di acquistarli anche separatamente, nonché
  • fornirgli una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto, insieme ai giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

Diversamente da prima, quindi, la “descrizione adeguata delle diverse componenti” e “i giustificativi separati dei costi” devono essere resi sempre (e non più soltanto quando il contraente scelga l’acquisto separato).

Del resto, proprio tali informazioni aggiuntive possono influenzare il cliente, spingendolo ad acquistare il singolo prodotto oppure l’intero pacchetto.

L’IVASS potrà peraltro intervenire con misure cautelari o interdittive in materia di vendite abbinate, non solo in presenza di una assicurazione che viene proposta insieme a prodotti diversi e accessori, ma anche quando il “pacchetto” sia costruito in modo tale che l’assicurazione risulti accessoria al servizio/prodotto proposto come principale.

La risoluzione stragiudiziale delle controversie

 

Infine, sono state introdotte novità anche con riferimento alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il nuovo articolo 187.1, infatti, regola i rapporti tra l’istituendo Arbitro per le Controversie Assicurative e le procedure per la mediazione e negoziazione assistita, chiarendo come l’arbitrato sia alternativo all’esperimento di tali procedure pre-giudiziali.

Le imprese e gli intermediari dovranno aderire obbligatoriamente ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, in mancanza, troveranno applicazioni le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324 bis.

 

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