Secondo una recente sentenza del Tribunale di Arezzo, è illegittimo il licenziamento intimato al dipendente che rifiuti di servire il cliente privo di mascherina o di altri dispositivi di protezione personale.

 

La vicenda

 

Il caso trae origine dal rifiuto di un dipendente di dar corso a una operazione di cassa chiesta da un cliente che aveva respinto l’invito a indossare la mascherina o, almeno, a coprirsi la bocca con la felpa.

La querelle, rimbalzata sui social (dove il cliente aveva denunciato la “scortesia” del dipendente), aveva poi indotto il datore di lavoro a intimare il licenziamento per “giusta causa”, ritenendo il lavoratore inadempiente ai suoi obblighi contrattuali e reo di aver danneggiato gravemente l’immagine aziendale.

In sede cautelare, il Giudice, ritenuta insussistente la giusta causa, aveva ordinato al datore di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed è da tale ordinanza che prende le mosse la sentenza in commento, con cui il Tribunale ha poi respinto l’opposizione del datore, affermando che “la condotta [del dipendente] è inidonea a ledere il rapporto fiduciario e non integra una violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. né, tantomeno, giusta causa di licenziamento”.

 

 I diritti del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro

 

Nella motivazione il Giudice aretino ha colto l’occasione per ribadire che, rifiutandosi di servire un cliente irrispettoso dell’obbligo di indossare la mascherina, il dipendente ha semplicemente tutelato il proprio diritto di lavorare in condizioni di sicurezza.

A conferma della legittima condotta del dipendente, il Tribunale ha ricordato inoltre che, “pur in assenza di una specifica disposizione di legge, l’esimente dello stato di necessità, gli consentiva anche di astenersi dal lavoro, poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva a un rischio di danno alla persona.

E’ ovviamente presto per dire se la pronuncia inauguri un nuovo filone giurisprudenziale, ma, se così fosse, l’assenza di condizioni di sicurezza idonee a contrastare il rischio infettivo potrebbe persino legittimare l’astensione dal lavoro; un’ipotesi che responsabilizzerebbe ancor più i datori di lavoro al rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. di garantire un ambiente di lavoro protetto e dotato di presidi adeguati a scongiurare rischi per la salute dei dipendenti (oltre che dei clienti…)

 

 

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