Obblighi informativi degli intermediari finanziariCon una recente pronuncia in materia di investimenti in strumenti finanziari la Corte di Cassazione chiarisce nuovamente quale sia la portata e l’estensione degli obblighi informativi cui l’intermediario finanziario è tenuto nei rapporti con il cliente-investitore.

 

Il regolamento Consob e l’orientamento della giurisprudenza

Secondo l’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, vigente al tempo del rapporto finanziario oggetto della sentenza, gli intermediari autorizzati non potevano effettuare, consigliare operazioni o prestare il servizio di investimento se non dopo aver fornito all’investitore idonee informazioni circa la natura, il rendimento, il rischio e ogni altra caratteristica della specifica operazione.

La funzione dell’intermediario, lasciata inalterata dai successivi interventi normativi, è infatti proprio quella di assicurare che, nel campo della finanza, agiscano investitori informati delle conseguenze legate agli investimenti.

Con l’ordinanza n. 18153/2020, la Suprema Corte ha peraltro escluso che l’intermediario possa dirsi esonerato dall’assolvere gli obblighi informativi a suo carico laddove la controparte sia un investitore già aduso ad operazioni finanziarie rischiose; infatti, l’investitore deve essere sempre messo nella condizione di valutare le conseguenze dell’operazione, non potendosi presumere che conosca le implicazioni di un investimento solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli a rischio elevato.

 

Inadempimento e onere della prova

L’art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) prevede peraltro un’inversione dell’onere della prova in favore del cliente-investitore, cosicché spetta all’intermediario, anche in ragione del “principio di vicinanza alla prova”, dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in particolare, dimostrando di aver correttamente informato il cliente-investitore sulla natura e sui rischi dell’operazione.

La Corte ha poi precisato che, pur non potendosi considerare in re ipsa il danno da inadempimento degli obblighi informativi, è tuttavia da presumere che vi sia un nesso di causalità tra l’omesso obbligo informativo e la scelta non consapevole da parte dell’investitore.

Il danno, infatti, prescinde da qualsiasi valutazione circa l’adeguatezza concreta dell’investimento, dal momento che la mera inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è già di per sé un fattore di disorientamento dell’investitore.

In conclusione, la pronuncia abbraccia il consolidato indirizzo che, in nome di una piena tutela dell’investitore, onera l’intermediario finanziario dell’obbligo di fornire informazioni circa la natura, il rendimento, il rischio e ogni altra caratteristica dello specifico investimento, senza che l’abitudine del cliente ad investire in titoli rischiosi possa liberare l’intermediario dell’onere probatorio su di esso gravante.

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