L’Agenzia delle Entrate ha di recente intensificato i controlli su contratti di appalto caratterizzati da un’alta “densità di manodopera” dove, a fronte di un intenso utilizzo di energie lavorative, l’appaltatore impieghi una struttura ed organizzazione modeste.

Sotto i riflettori sono quindi finiti quei contratti sorti sull’incerto crinale tra appalto genuino e contratto di somministrazione irregolare di manodopera, per i quali, al ricorrere di questa seconda figura, l’Ente accertatore potrebbe contestare l’inesistenza ai fini fiscali delle operazioni connesse.

 

L’appalto genuino e il contratto di somministrazione

 

Il contratto di appalto, disciplinato dall’art. 1655 c.c., costituisce un’operazione negoziale mediante la quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Nel contratto di somministrazione di lavoro, regolato dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2015, un’agenzia autorizzata si obbliga invece a mettere a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti perché svolgano la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore medesimo.

La linea di confine tra le due fattispecie contrattuali è tracciata dalla previsione di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che chiarisce come:

il contratto di appalto (…) si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare (…) dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

Ogni qual volta l’oggetto del contratto di appalto si identifichi con la messa a disposizione di una mera prestazione lavorativa, accompagnata da una scheletrica organizzazione dei mezzi impiegati dall’appaltatore per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, si configura pertanto un’ipotesi di intermediazione irregolare di manodopera.

 

L’inesistenza delle operazioni ai fini fiscali connesse all’appalto illecito

 

La contestazione circa l’illegittimità del formale contratto di appalto concluso con il fornitore implica per il committente il rischio di un accertamento della sussistenza di tanti rapporti di lavoro subordinato alle sue dipendenze quanti sono i lavoratori somministrati irregolarmente.

Da un punto di vista fiscale, la contestazione potrà invece interessare l’indeducibilità del costo sostenuto dal committente e la indetraibilità dell’IVA relativa, sul presupposto dell’inesistenza delle operazioni connesse a detto contratto ai fini fiscali.

Presupposto che potrà dar vita a differenti conseguenze secondo il tipo di inesistenza contestato:

 

  • in caso di inesistenza soggettiva

 

la falsa fatturazione comporta l’indetraibilità dell’IVA, ma non l’indeducibilità dei costi, i quali, infatti, ricorrendo i requisiti di cui al TUIR, ed esclusa l’ipotesi in l’operazione sia volta al diretto compimento di un delitto non colposo, rimangono deducibili in quanto effettivamente sostenuti;

 

  • in caso di inesistenza oggetta, invece

 

l’inesistenza dell’operazione determina, non solo la indetraibilità dell’IVA, ma anche la indeducibilità dei costi.

 

Non solo.

 

L’importanza della prevenzione

 

L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti integra anche la fattispecie penal-tributaria di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).

Rispetto agli altri delitti contemplati dal D. Lgs. n. 74/2000, l’art. 2 non prevede soglie quantitative di punibilità, essendo quindi sufficiente la sola sussistenza dell’elemento psicologico del dolo specifico.

La norma, infatti, dispone che:

 “è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Considerate, pertanto, le importanti riprese fiscali e il potenziale rilievo penale delle contestazioni relative all’utilizzo di fatture inesistenti, è assolutamente consigliabile:

 

  • configurare preventivamente e in maniera corretta i rapporti contrattuali con i fornitori di servizi che prevedano l’impiego di manodopera,

e

  • dedicare la dovuta attenzione a una adeguata due diligence sulla “consistenza” imprenditoriale della società appaltatrice.

 

 

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