Con la ordinanza in commento (Corte di Cassazione, ordinanza 2 settembre 2020 n. 18245), la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema, sempre attuale, dello svolgimento da parte del dipendente di altra attività lavorativa (e non) durante la sospensione del rapporto di lavoro per malattia.

Sospensione del rapporto di lavoro per malattie

Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia configura una violazione di specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede a condizione che tale attività faccia presumere l’inesistenza della malattia oppure possa pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.

Questa la conclusione cui approda la Corte, confermando la legittimità del licenziamento già dichiarata in entrambi i precedenti gradi di giudizio.

 

 

Il caso

Nel caso in questione, al lavoratore, assente dal lavoro per motivi di saluti connessi ad una “dermatite acuta alle mani”, era stato contestato di aver svolto, nelle giornate di assenza, attività di ausilio presso il bar-pasticceria della moglie, occupandosi tra l’altro, del lavaggio delle stoviglie. Il licenziamento operato ex art. 2119 c.c. dal suo datore di lavoro era stato ritenuto legittimo sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso alla Suprema Corte per contestare l’erronea applicazione del principio secondo cui non sussiste per il lavoratore in malattia un divieto assoluto di prestare un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, comporti violazione al divieto di concorrenza, o, infine, comprometta o ritardi la guarigione.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che la perizia condotta in fase di merito aveva accertato che i tempi di recupero dalla malattia diagnosticata al dipendente fossero stati effettivamente rallentati dal comportamento del lavoratore, dedicatosi ad un’attività lavorativa assolutamente sconsigliata e ritenuta idonea ad aggravare la patologia, senza adottare alcuna misura precauzionale.

 

La pronuncia della Corte di Cassazione e i precedenti in materia

Allineandosi ad un già solido orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5.08.2014 n. 17625, Cass. 21.4.2009 n. 9474), la Corte di Cassazione ha quindi (ri)affermato che lo svolgimento durante la malattia di altra attività lavorativa configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore, nell’ipotesi in cui tale attività sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia e che, in ogni caso, il lavoratore non debba astenersi tout court da ogni attività, ma debba unicamente limitarsi a non porre in essere comportamenti tali da compromettere, o anche solo ritardare, il suo rientro in servizio.

L’espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è infatti idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, solo laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. lav. 19.10.2018 n. 26496, Cass. civ., sez. lav. 27.4.2017 n. 1041).

 

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