I giudici della Corte di Cassazione hanno di recente affrontato il tema del patto di gestione, una obbligazione accessoria che troviamo spesso nelle condizioni generali dei contratti assicurativi, in virtù del quale l’assicuratore si fa carico anche delle spese di lite, ma spetta a lui la scelta del legale incaricato di seguirle.
Cosa accade, però, se l’assicurato (nonostante il patto) decida di nominare un legale di sua fiducia?
La Compagnia Assicurativa può rifiutarsi di rimborsargli le spese legali?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, chiamata a verificare la compatibilità della deroga contrattuale con il terzo comma dell’art. 1917 c.c., che pone a carico dell’assicuratore le spese di resistenza in giudizio sostenute dall’assicurato.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 4202 del 19/2/2020, ha infatti ritenuto legittimo tale rifiuto, a fronte di clausole dal tenore analogo a quello preso in esame nel caso concreto: “la società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati.”
Secondo gli Ermellini il patto di gestione non si pone in contrasto con la disciplina codicistica, atteso che la clausola, pur condizionando il rimborso alla scelta dell’avvocato da parte dell’assicuratore, realizza comunque lo scopo della norma, mirando a tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
Si tratta, in altre parole, di un ragionevole contemperamento degli interessi coinvolti dal contenzioso, quello dell’assicurato a uscirne indenne e quello dell’assicuratore a gestirlo in modo efficiente ed efficace (anche sotto il profilo dei costi), nel quadro di una organizzazione professionale rodata e tramite una rete di avvocati esperti e di solito preselezionati.
Il patto di gestione della lite, peraltro, non intercetta soltanto questa esigenza “pratica”, ma anche quella, se vogliamo più “astratta” ma non meno importante, di rispettare i principi di correttezza e buona fede cui deve sempre ispirarsi la condotta delle parti, anche durante l’esecuzione del contratto.
Diversamente opinando, la Compagnia Assicurativa, rimasta semplice spettatrice dell’agone processuale e privata della facoltà di scegliere a chi affidare la difesa tecnica, rischierebbe di pagare comunque le spese di soccombenza (in caso di rigetto della domanda dell’assicurato, coltivata da un legale scelto da quest’ultimo).
Un risultato che l’ordinanza in commento vuole evitare, ritenendo giustificato il diniego di rimborso opposto dall’assicuratore al cliente che, nominando propri legali, decida di non avvalersi del patto.
D’altra parte, va anche ricordato che l’assunzione della lite, ancorché gestita tramite un avvocato indicato dalla Compagnia Assicurativa, non esclude tout court l’eccezione di inoperatività della polizza.