Polizze fideiussorieSono ormai tristemente noti i tragici effetti sulla salute delle persone che la diffusione del Covid-19 sta causando.

A questi si aggiungono, purtroppo, le altrettanto drammatiche conseguenze sugli scenari economici del nostro Paese, di cui siamo già in grado di cogliere i primi e allarmanti segnali.

Non è difficile immaginare come le attuali avvisaglie della crisi possano a breve tradursi in massicci default di obblighi contrattuali, con significative conseguenze per le Compagnie di Assicurazione che hanno assicurato quegli obblighi prima della diffusione dell’epidemia.

In questo quadro, è lecito chiedersi, in particolare, come le Compagnie che abbiano rilasciato polizze fideiussorie (o cauzioni fideiussorie) possano resistere alle richieste di indennizzo dei creditori insoddisfatti.

Fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Superato da tempo il dubbio circa il fatto che a tali polizze siano applicabili le disposizioni codicistiche della fideiussione, è altresì oramai acquisito che, nella normalità dei casi, il testo della garanzia venga imposto dal beneficiario, il quale non lascia al debitore assicurato margini di negoziazione in ordine alle condizioni contrattuali.

La ragione, nota agli operatori, è che le polizze fideiussorie sono di norma rilasciate in seno a rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in tali casi, il loro contenuto risulta già stabilito dalla legge (si veda ad es. quanto prevede l’art. 93 del Codice Appalti).

Mentre, nei rapporti tra privati, è la forza negoziale dei beneficiari (come i committenti d’opera) a far sì che le garanzie in loro favore siano di solito particolarmente rafforzate.

E’ quel che avviene nel caso, assai comune, in cui la polizza fideiussoria preveda la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice” o “a prima richiesta (o domanda)”, “senza eccezioni” o con clausole analoghe (“incondizionatamente”, “a insindacabile giudizio del beneficiario” e così via).

Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, la presenza di tali clausole determina per la polizza un abbandono della disciplina della fideiussione e una sua riqualificazione come contratto autonomo di garanzia.

Ne deriva l’impossibilità per il garante di sollevare le tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 (“Liberazione del fideiussore per obbligazione futura”) e 1957 (“Scadenza dell’obbligazione principale”) c.c.

La Compagnia Assicurativa potrà quindi rifiutare il pagamento dell’indennizzo unicamente sulla base di eccezioni relative al rapporto tra garante e fideiussore.

Il rimedio generale dell’exceptio doli di fronte a richieste abusive o sleali

Venendo allo scenario attuale, non è insensato immaginare come l’emergenza Covid-19 si possa trasformare in una ghiotta opportunità che i beneficiari più smaliziati potrebbero strumentalmente invocare, lamentando l’inadempimento dei propri debitori (nonostante il blocco governativo delle attività), per “monetizzare” immediatamente la garanzia.

La domanda è quindi se e come le Compagnie Assicurative possano resistere a escussioni opportunistiche da parte dei beneficiari.

E’ infatti noto che le misure restrittive, adottate dal Governo a fini di contenimento del contagio, hanno impedito lo svolgimento di molte attività ed è altresì chiaro che molti contratti rischino di rimanere pertanto inadempiuti.

Gli scenari che si presenteranno potranno essere i più vari.

Pensiamo ad esempio al caso dei tanti appaltatori costretti per legge a sospendere i lavori di realizzazione delle opere edilizie.

Soccorre in loro difesa il secondo comma dell’art. 1256 c.c., secondo periodo, secondo cui, quando la prestazione dell’appaltatore tornerà possibile, questi potrà ultimare i lavori e ottenere il saldo del corrispettivo da parte del committente, con esclusione del risarcimento danni da ritardo.

In altre parole, in regime di obbligata sospensione dell’attività, il creditore garantito non potrebbe lamentare l’inadempimento “colpevole”, rendendo così pretestuosa l’escussione della polizza.

In questo, come in tanti altri casi, la Compagnia Assicurativa in grado di documentare prove “liquide e incontrovertibili” (come i «fatti notori» costituiti, in effetti, dai provvedimenti emergenziali adottati durante il lockdown) può replicare alle richieste di indennizzo, eccependo il carattere abusivo o sleale della escussione.

Il rimedio generale offerto dalla cosiddetta exceptio doli costituisce infatti una eccezione che, pur non ricadendo nell’alveo del rapporto garante/beneficiario di cui si è detto, consente al garante di respingere pretese fraudolente, che tentino di ignorare fatti rilevanti sopravvenuti alla fonte negoziale del diritto azionato.

Dunque, quando il creditore esercita un diritto apparentemente secondo legge, l’exceptio doli mira a paralizzare quelle condotte che, seppure formalmente ineccepibili, siano in sostanza contrarie a buona fede, posta dal nostro ordinamento quale indefettibile requisito per l’esercizio del diritto.

La possibile reazione delle Compagnie Assicurative

Ecco perché, in simili situazioni, è assolutamente consigliabile che la Compagnia Assicurativa informi immediatamente il debitore principale della richiesta di escussione della garanzia, affinché questi possa assumere tutte le iniziative del caso, tutelandosi in sede giudiziale, se del caso anche in via di urgenza.

Il rifiuto del pagamento e l’immediata comunicazione al debitore certificherebbero peraltro la buona fede della Compagnia, ponendola al riparo da possibili contestazioni di eccessiva disponibilità nei confronti del beneficiario, confidando nella successiva rivalsa nei confronti dell’assicurato.

 

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