Con la recente ordinanza n. 34113/2019 del 19/12/2019, la Suprema Corte ha precisato che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito del recupero crediti è lecito, purché avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto sia necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e trattati.

Tale principio era già stato espresso, peraltro, dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 3 e riaffermato anche di recente con l’entrata in vigore dell’art. 5, lett. c) del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679.

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