Il 16 dicembre 2019 sono scattati i controlli per verificare se le Società a Responsabilità Limitata (SRL) hanno nominato l’organo di controllo ai sensi dell’art. 2477 c.c.

È infatti trascorso il periodo “cuscinetto” di nove mesi dall’entrata in vigore delle nuove soglie dimensionali introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa, che ha previsto i seguenti limiti per le SRL, oltre i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;SRL

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Pertanto, se l’assemblea non provvede alla nomina entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio in cui, per la seconda volta consecutiva, è stata superata una delle soglie, potrà provvedervi il Tribunale su richiesta di ogni interessato o su segnalazione del conservatore del Registro   delle Imprese

È importante ricordare che, ai sensi dell’art. 2631 c.c., l’amministratore che ometta di convocare l’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, è punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra Euro 1.032 ed Euro 6.197.

Inoltre, la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore, di cui l’amministratore si rendesse responsabile attraverso “idonei artifici”, potrebbe essere qualificata quale impedito controllo ex art. 2625 c.c. e comportare a suo carico l’irrogazione di una sanzione fino ad Euro 10.329.

 

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