Il Condominio tra privacy e diritto all’informazione e alla trasparenza

Il Decreto Legislativo n. 101, del 19 settembre 2018, rubricato “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, rappresenta la risposta legislativa alla necessità di adeguare il nostro ordinamento alle previsioni europee, che si rivolgono a tutti coloro che, per motivi professionali, vengano in possesso di dati personali.

Uno tra i soggetti maggiormente esposti, in tal senso, è l’Amministratore di Condominio, che si trova quotidianamente esposto sul fronte della privacy.

La convivenza del contesto condominiale, infatti, rende spesso difficile la ricerca di un giusto equilibrio tra l’esigenza di trasparenza nella gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza dei singoli condomini.

Chi gestisce professionalmente edifici condominiali viene in possesso di molti “dati personali” e il mandato ricevuto dagli amministrati (con il Condominio in posizione di “titolare del trattamento dei dati”) di fatto delega l’Amministratore ad adottare le misure necessarie a ridurre i rischi di violazione o perdita dei dati.

Peraltro, non si tratta solo di proteggere le informazioni trattate, ma anche di evitare contestazioni rispetto a trattamenti non conformi con le regole stabilite dalla recente norma. 

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Amministratore condominiale sarà considerato corretto ogniqualvolta non ecceda le finalità di gestione e di amministrazione dell’edificio, le uniche che abilitano la loro raccolta.

Il Garante della Privacy, in realtà, era già intervenuto sul tema a seguito della riforma del Condominio (Legge n. 220/2012), con un vademecum che mirava a garantire la riservatezza nell’insidioso contesto condominiale (cfr. “Il condominio e la privacy”).

Uno tra i dubbi più frequenti nella pratica quotidiana riguarda le informazioni che possono essere affisse in bacheca e, a tale riguardo, sono particolarmente interessanti gli interventi del Garante, anche laddove si sofferma sui sistemi di videosorveglianza.

La bacheca condominiale e le informazioni sui condomini morosi

L’esposizione in bacheca di determinate informazioni integra un’ipotesi di “trattamento di dati personali”.

Ne consegue che l’affissione debba limitarsi a informazioni di carattere generale e inerenti a beni e servizi comuni (come ad esempio interventi di manutenzione di parti comuni).

Le comunicazioni riferite a singoli condomini o quelle che consentono di identificare il singolo condomino, invece, violano la normativa in materia di privacy e, pertanto, dovranno essere portate all’attenzione del destinatario con modalità differenti (utilizzando, per esempio, una busta chiusa nella cassetta delle lettere).

In nessun caso è consentito all’Amministratore di esporre in bacheca un elenco dei condomini morosi, i loro dati e generalità o di divulgare a terzi l’importo del debito. La morosità degli altri condomini, infatti, può essere comunicata soltanto in sede di assemblea, finalizzata all’approvazione del rendiconto annuale.

Sistemi di videosorveglianza

Anche in questo caso l’Amministratore condominiale si muove lungo un crinale che corre tra contrapposti diritti: quello di protezione della proprietà e quello di tutela della riservatezza.

Le regole dettate dal Garante, nel tentativo di colmare alcune lacune che il Codice Civile accusa per via di una certa “anzianità” rispetto ai tempi di moderna convivenza condominiale, offrono linee-guida utili e che, in sintesi, distinguono fra:

  • le ipotesi in cui le videocamere vengono installate a fini personali (in tal caso, i singoli proprietari devono avere cura di riprendere solo le zone comuni immediatamente adiacenti a quelle di proprietà esclusiva, proprio per evitare che i vicini – magari in transito – vengano immortalati) e
  • le ipotesi in cui, invece, le videocamere rispondono a un interesse generale (in tal caso, l’Amministratore deve avere cura di segnalare la presenza dei sistemi di videoripresa con cartelli ben visibili e completi delle indicazioni previste dalla Legge).

Il Garante, inoltre, si è pronunciato anche sull’arco temporale di conservazione delle immagini registrate, limitandolo a 48 ore, trascorse le quali dovranno essere cancellate (peraltro, su apposita e motivata richiesta al Garante, possono essere concesse deroghe).

In ogni caso, è indispensabile tenere presente che, nel rispetto del “principio di proporzionalità”, l’installazione della videocamera deve rappresentare l’unico rimedio possibile (o quello verosimilmente più adeguato) per garantire la protezione dell’immobile, dovendo preferire, altrimenti, accorgimenti meno invasivi per i singoli condomini.

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