Codice per la Crisi d’Impresa: nuovi obblighi e responsabilità per le imprese

Lo scorso 10 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente il nuovo Codice per la Crisi d’Impresa, che ridisegna l’assetto delle Procedure Concorsuali di cui al R.D. 267/1942, meglio noto come Legge Fallimentare.

La parte seconda del Decreto Legislativo, dal titolo “Modifiche al Codice Civile”, contiene disposizioni che rischiano di passare inosservate nel mare magnum della riforma e che, invece, meritano attenzione anche e soprattutto da parte di società “in salute”.

Ci riferiamo, in particolare:

  • all’obbligo di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e
  • all’ampliamento dei casi di nomina obbligatoria degli organi di controllo.

 L’obbligo di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

All’interno dell’art. 2086 c.c. è stato inserito un secondo comma che obbliga l’imprenditore a “costituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell’attività aziendale.

Si tratta di previsione generica, che, tuttavia, si riempie di contenuti se messa in correlazione con l’art. 13 del Codice della Crisi di Impresa, in base al quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti indicherà, con cadenza triennale, quali sono gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi.

L’imprenditore, quindi, non solo dovrà dotarsi di procedure e controlli idonei a rilevare tempestivamente la presenza di tali indici, ma dovrà, di triennio in triennio, adeguare tali procedure e controlli al variare degli indici indicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Sebbene il Decreto Legislativo non preveda una specifica sanzione per l’imprenditore inadempiente, la tempestiva rilevazione dell’eventuale stato di crisi permetterà di accedere ai meccanismi premiali elencati all’art. 25 tra cui ipotesi di non punibilità o di riduzione della pena per i reati fallimentari, con un meccanismo che riecheggia quello del modello organizzativo “231”.

Inoltre, l’assenza dell’assetto organizzativo menzionato dalla norma potrebbe aggravare la responsabilità dell’amministratore che, proprio a causa di tale mancanza, non abbia rilevato tempestivamente lo stato di crisi, cagionando così un danno ai creditori sociali e alla società.

Ampliamento dei casi di nomina obbligatoria degli organi di controllo

            Il Decreto Legislativo interviene modificando anche l’art. 2477 c.c., che stabilisce i casi in cui le s.r.l. devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o dei revisori.

            In particolare, diventa obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno (mentre il testo precedente prevedeva “almeno due”) dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a € 2.000.000 (la precedente soglia era di € 4.400.000);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 2.000.000 (la precedente soglia era di € 8.800.000);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità (la precedente soglia era di 50 unità).

Risulta quindi ampiamente allargata la platea di possibili società destinatarie di tale obbligo, atteso che le soglie dimensionali precedentemente stabilite sono state di molto abbassate.

Senza considerare che il menzionato obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, la società non superi nessuno dei predetti limiti, mentre nel precedente testo tale periodo era di soli due esercizi consecutivi, e che la possibilità di segnalare al Tribunale eventuali inadempimenti è stata estesa anche al conservatore del Registro delle Imprese.

Saranno quindi molti gli imprenditori che dovranno correre ai ripari, modificando atto costitutivo e statuto e provvedendo alla nomina degli organi di controllo o del revisore.

È lo stesso Decreto Legislativo a dettare i tempi entro i quali mettere in pratica tali novità: l’adeguamento, sia con riferimento alla predisposizione di un assetto idoneo a rilevare l’eventuale stato di crisi, sia con riferimento alla nomina degli organi di controllo o del revisore, dovrà avvenire entro nove mesi dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo.

L’invito è quindi quello di procedere tempestivamente alle dovute verifiche, così da avere il tempo necessario per adeguarsi alla novella e non farsi cogliere impreparati alla scadenza.

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