Transfer pricing e i vantaggi del report
Il tema della documentazione sui prezzi di trasferimento ha assunto rilevanza in Italia nel 2010, a seguito dell’introduzione dell’art. 26 del D.L. n. 78/2010, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”: tale norma ha introdotto la possibilità per le imprese multinazionali di predisporre un apposito documento sulle politiche di transfer pricing adottate (“Report”).
L’adozione del Report (che non è obbligatoria) attribuisce alle imprese che lo adottino due vantaggi laddove, in sede di accertamento, venga accertata una maggiore imposta dovuta per effetto di rettifiche del valore normale:
– inapplicabilità delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997;
– inapplicabilità delle sanzioni penali di cui articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2000.
Recente evoluzione normativa
Dal 2010 ad oggi la materia è stata rivisitata in numerose occasioni; in particolare si segnalano da ultimo:
– il provvedimento del 30 maggio 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate, che stabilisce la procedura per le cosiddette “rettifiche in diminuzione” dal reddito dell’impresa italiana a seguito di accertamento sulle consociate estere;
– l’articolo 59 del D.L. 50/2017 che, a cascata, ha prodotto provvedimenti di adeguamento. In base alla nuova disciplina, il concetto di libera concorrenza ha preso il posto del criterio del valore normale: per determinare il “giusto prezzo” nelle operazioni infragruppo tra controparti estere soggette a regimi fiscali diversi, al fine di evitare spostamenti artificiosi di utili, le imprese multinazionali dovranno fare riferimento ai prezzi che sarebbero pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
Recente evoluzione OCSE in tema di transfer pricing
Si è chiusa nello scorso mese di settembre la consultazione pubblica OCSE sul documento relativo alle nuove linee guida BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in materia di transfer pricing per le imprese multinazionali e le Amministrazioni finanziarie sulle transazioni finanziarie.
Le nuove linee guida in materia di prestiti infragruppo (inclusi gli accordi di cash pooling) impongono alle parti di valutare e regolare i seguenti aspetti:
– la presenza o l’assenza di una data di rimborso fissa;
– l’obbligo di pagare gli interessi e il capitale;
– lo status del finanziatore rispetto ai creditori societari ordinari;
– l’esistenza di garanzie;
– la fonte di pagamenti di interessi;
– la capacità di credito del beneficiario presso soggetti non collegati;
– l’utilizzo della provvista per l’acquisto di attività patrimoniali;
– la conclamata impossibilità di rimborso;
– l’opzione di rinvio del rimborso.
Recente evoluzione in tema di verifiche fiscali
A Roma l’8 maggio 2018 presso il MEF, nell’ambito del tavolo di confronto fra amministrazione pubblica e i vari stakeholder (associazioni di categoria, professionisti), è stato confermato che il transfer pricing è – e sarà anche nei prossimi anni – uno dei temi su cui si concentrerà l’attività dell’Amministrazione Finanziaria e una delle aree di maggiore rischio fiscale che le imprese con attività internazionale dovranno presidiare con sempre maggiore attenzione.