Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il discusso Decreto Dignità (D.L. n° 87/2018) che si propone, tra l’altro, di contrastare il precariato, andando a toccare, ancora una volta, il lavoro «a tempo determinato», il «contratto di somministrazione» e la disciplina del «licenziamento illegittimo».

Il testo del Decreto Dignità varato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio, peraltro, si è arricchito di nuove disposizioni nel passaggio in Commissione e, come si legge proprio in queste ore, potrebbe subire ulteriori modifiche in virtù dei numerosi emendamenti al vaglio delle Camere Parlamentari.

In attesa di vedere quale sarà il testo approvato in via definitiva, è comunque possibile coglierne le novità salienti.

A. Decreto Dignità – Restrizione dell’impiego dei contratti a termine.

(i) Riduzione della durata massima del contratto: 12 mesi ovvero 24 mesi in presenza di almeno una causale giustificativa:

• esigenza temporanea e oggettiva, estranea all’ordinaria attività,
• esigenza di sostituzione,
• esigenza connessa a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In sede referente è stato previsto che, qualora il contratto sia stato stipulato per un periodo superiore a 12 mesi pur in assenza di causale, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato, dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

(ii) Limitazione del numero di proroghe (i.e. slittamento del termine iniziale del contratto), che saranno consentite al massimo 4 volte nell’arco dei 24 mesi.

(iii) Richiesta di causale giustificativa per il rinnovo o per la proroga del contratto (a meno che la proroga avvenga nei primi 12 mesi). La regola non si applicherà ai contratti per attività stagionali.

In sede referente è stato previsto che, in caso di violazione, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

(iv) Aumento dello 0,5% del costo contributivo per ogni rinnovo contrattuale.

(v) Estensione fino a 180 giorni del termine di impugnazione stragiudiziale del contratto a termine illegittimo (fermo restando l’onere di agire in giudizio nei successivi 180 giorni).

(vi) Previsione, in sede referente, di un periodo transitorio: la nuova disciplina si applica solo per i rinnovi e le proroghe successive al 31 ottobre 2018.

B. Decreto Dignità – Uniformazione della disciplina di somministrazione lavoro alle nuove previsioni introdotte per il contratto a termine.

C. Decreto Dignità – Innalzamento dei limiti relativi all’indennità da corrispondere, in caso di licenziamento ingiustificato, ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015: il datore di lavoro dovrà, infatti, corrispondere un’indennità di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 mesi (prima 4) e non superiore a 36 mesi (prima 24).

D. Decreto Dignità – Riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati che nel biennio 2019-2020 assumano a tempo indeterminato lavoratori aventi meno di 35 anni e che non abbiano precedenti rapporti a tempo indeterminato: la riduzione è del 50% dell’importo del contributo complessivo, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi.

E. Decreto Dignità – Introduzione di alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali (che potranno essere nuovamente pagate con i c.d. «voucher»).
(i) Possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
(ii) Ampliamento dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte ore complessivo presunto, comprendendovi anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive, nonché gli enti locali.
(iii) Indicazione di una durata massima della prestazione non superiore a 10 giorni.
(iv) Esclusione dell’applicazione della sanzione per l’imprenditore agricolo che abbia fatto ricorso al contratto in uno dei casi vietati se la violazione è stata causata da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori.

Non ci resta che attendere il testo finale che uscirà da Palazzo Madama, per vedere se e quali ulteriori correzioni saranno apportate alla norma.

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