Nella riunione dell’8 febbraio u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo diretto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, sulla protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate.
Il tema riveste particolare importanza oggi che le imprese del nostro Paese vengono chiamate a misurarsi sui mercati internazionali e ad investire nella produzione e nello sfruttamento di un capitale intellettuale che ne determina la competitività.
Un capitale tanto prezioso, quanto purtroppo costantemente a rischio: come noto, infatti, le imprese innovative sono spesso esposte a pratiche fraudolente, volte all’appropriazione illecita di segreti commerciali o alla violazione degli obblighi di riservatezza.
Ed è proprio in un tale scenario che si innesta la direttiva (UE) 2016/943, che mira a definire, a livello europeo, norme intese a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri garantendo, nel mercato interno, azioni riparatorie adeguate e coerenti in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali.

Know how e segreti commerciali – Qualità delle informazioni

Ai sensi della suddetta direttiva, per segreti commerciali si intendono quelle informazioni che:
– sono segrete, ovverosia non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
– in quanto segrete, hanno valore commerciale;
– sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure idonee al mantenimento della loro segretezza.

Inasprimento dei divieti di utilizzo di know how e segreti commerciali

A livello nazionale, lo schema di decreto attuativo, allineando la formulazione delle nuove norme agli standard europei, inasprisce il (già esistente) divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, stabilendo
A) l’illiceità dell’utilizzo o della divulgazione di un segreto commerciale anche nell’ipotesi in cui chi ha utilizzato o divulgato tale segreto fosse a conoscenza (o avrebbe dovuto essere a conoscenza, secondo le circostanze), del fatto che esso era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava;
B) l’illiceità della produzione, dell’offerta, della commercializzazione, dell’importazione, dell’esportazione o dello stoccaggio di merci costituenti violazione, anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserne, secondo le circostanze) del fatto che il segreto commerciale fosse stato utilizzato illecitamente.

Di particolare interesse è poi la tutela apprestata ai segreti commerciali nell’ambito di procedimenti giudiziari. Alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione di segreti commerciali o che, in qualsiasi modo, abbiano accesso alla documentazione processuale, è fatto divieto di utilizzare o divulgare tali segreti, se gli stessi sono stati indicati come riservati da parte delle autorità giudiziarie.

Da ultimo, sotto il profilo sanzionatorio, sono previste misure amministrative e penali di particolare intensità: a titolo esemplificativo, con la modifica dell’art. 623 c.p., è stata prevista la pena della reclusione fino a due anni per chiunque riveli o impieghi, a proprio o altrui profitto, segreti commerciali acquisiti in modo abusivo.

La speranza è che la tutela offerta dall’armonizzazione tra i vari ordinamenti europei possa creare un generale clima di fiducia incentivando le imprese (incluse quelle italiane) ad intraprendere, nell’ambito dell’Unione, attività transfrontaliere di ricerca e innovazione, al fine di creare opportunità di sviluppo dinamiche e virtuose.

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