Con la sentenza n. 24675/2017, la Cassazione Civile riunitasi a Sezioni Unite si è da ultimo pronunciata circa l’efficacia della normativa antiusura (L. 108/1996) sui contratti stipulati in data anteriore alla sua entrata in vigore ma che abbiano avuto vigenza anche successiva.

Tale pronuncia ha risolto il contrasto giurisprudenziale in essere che vedeva contrapposti due orientamenti.

Il primo negava la configurabilità dell’usurarietà sopravvenuta poiché la stessa doveva essere valutata avendo esclusivo riguardo al momento della pattuizione del tasso di interesse.

Il secondo, al contrario, affermava l’incidenza della legge antiusura anche sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Determinazione degli interessi usurari e validità della clausola 

Le Sezioni Unite, dando continuità al primo dei due orientamenti hanno ritenuto la validità ed efficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi che:
– sia stata stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della normativa antiusura;
– sia stata stipulata successivamente all’entrata in vigore della normativa antiusura ma per un tasso non eccedente la soglia risultante al momento della stipula.

La Corte è approdata a tale conclusione, richiamandosi al dettato dell’art. 1 comma 1 del D.L. 394/2000 che qualifica usurari i tassi di interessi “che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Irrilevanza dell’usurarietà sopravvenuta 

Alla luce di ciò, si deve pertanto escludere che, sulla base delle disposizioni della L. 108/1996, il superamento del tasso soglia dell’usura verificatosi al tempo del pagamento, comporti la nullità o l’inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o l’illiceità della pretesa del pagamento del creditore; conseguentemente, ha concluso la Corte, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

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