La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 salita agli onori delle cronache, ha stabilito un principio innovativo in tema di assegno di divorzio, segnando un deciso cambio di rotta rispetto a quello seguito per anni dai Tribunali nel solco di quanto stabilirono le Sezioni Unite nel lontano 1990.
Prima della sentenza in commento, infatti, il diritto di ottenere l’assegno di divorzio era valutato con esclusivo riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con l’obiettivo di assicurarne una sostanziale prosecuzione anche dopo il definitivo scioglimento del rapporto coniugale.
La Suprema Corte, invece, mira a superare definitivamente tale impostazione, partendo da una considerazione già seguita dai giudici di merito: se è vero che il divorzio estingue il rapporto matrimoniale sul piano personale, allora il diritto all’assegno divorzile non può sorgere da un criterio legato, invece, a circostanze legate alla routine matrimoniale.
Pertanto, il coniuge che invochi tale diritto dovrà dimostrare, con specifiche allegazioni e prove, la mancanza, al momento del divorzio, di mezzi adeguati e l’impossibilità di poterseli procurare per ragioni oggettive.
Assegno di divorzio e indipendenza economica
Soddisfatto tale onere probatorio (e fermo restando il diritto dell’altro coniuge, sul piano processuale, di sollevare eccezioni e/o di provare il contrario), il giudice sarà quindi chiamato a valutare l’indipendenza economica del coniuge, alla luce di determinati indici, quali, fondamentalmente, la titolarità di redditi e/o di cespiti patrimoniali immobiliari e mobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavorare (in relazione all’età, al mercato del lavoro, all’area geografica) e la disponibilità di una casa di abitazione.
In questo nuovo scenario, il coniuge che risulterà economicamente indipendente o in grado di esserlo non potrà più aspirare all’assegno di divorzio.
Viceversa, si aprirà un giudizio di comparazione tra le posizioni personali ed economiche dei coniugi, rimanendo applicabili (per quantificare l’assegno) i criteri sanciti fin dal 1970 con la nota Legge Divorzio.
I nuovi scenari giurisprudenziali
In scia con il principio introdotto dalla Corte di Cassazione i divorziandi hanno già incassato alcune pronunce di merito che, di fatto, decretano la centralità della «indipendenza economica» rispetto al «tenore di vita matrimoniale».
In particolare, il Tribunale di Milano ha chiarito che l’indipendenza economica deve intendersi come: “la capacità per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)” (Ord. 22 maggio 2017).
È quindi lecito attendersi l’abbandono di quell’automatismo tra separazione e mantenimento, che la legge del divorzio aveva invece introdotto a carico del coniuge economicamente più forte.