Con il recente Decreto Legge n. 25/2017 (convertito in Legge n. 49/2017) il Governo ha modificato l’art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 in tema di appalti.
Appalti e responsabilità solidale prima della modifica
Prima della modifica, appaltatore, committente imprenditore o datore di lavoro ed eventuali subappaltatori erano obbligati in solido, nei limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La responsabilità solidale del committente era però subordinata al beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, pertanto l’azione esecutiva sul patrimonio del committente poteva essere promossa solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Appalti e responsabilità solidale: l’escussione diretta del committente
Beneficio ora eliminato al preciso scopo di garantire una maggiore tutela dei lavoratori, che potranno così escutere direttamente il committente, ferma restando la sua rivalsa nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore.
Il nobile intento del legislatore rischia, tuttavia, di penalizzare i committenti virtuosi che, pur onorando i pagamenti man mano dovuti agli appaltatori, sono chiamati a esercitare un controllo molto più rigoroso, ma in concreto tutt’altro che agevole, sul rispetto degli obblighi che la filiera dell’appalto ha verso i lavoratori.
La novella, peraltro, ha portata inderogabile, atteso che è stata abolita la possibilità di prevedere eccezioni nei contratti collettivi nazionali.