La legge di Bilancio 2017 introduce nel nostro Paese il regime di imposizione forfettaria cosiddetto “resident non domiciled” in acronimo res non dom, con l’obiettivo di attrarre high net worth individuals esteri in Italia.

Tassazione forfetaria

In deroga al world wide taxation principle, chi opta per il res non dom sconta sui redditi di fonte estera in luogo dell’IRPEF ordinaria una imposta sostitutiva annua pari a euro 100.000,00.
Anche i familiari del soggetto che ha scelto il res non dom possono optare per lo stesso sistema, scontando sui redditi di fonte estera in luogo dell’IRPEF ordinaria una imposta sostitutiva annua pari a euro 25.000,00.

Cherry picking

Chi opta per il nuovo regime ha facoltà di scegliere quali stati esteri includere nel sistema dell’imposta sostitutiva e quali no.
In quest’ultimo caso, i redditi derivanti dagli “stati esclusi” saranno assoggettati ad IRPEF ordinaria, beneficiando del tax credit per imposte assolte all’estero e del circuito di trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.
Il mix di stati inclusi/esclusi specificato in sede di prima opzione può successivamente essere variato.

Chi può optare per il res non dom?

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano state fiscalmente residenti nel nostro Paese per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Sono inclusi quei soggetti italiani che hanno spostato all’estero la propria residenza fiscale, cosiddetti Italian returnees.

Durata dell’opzione

L’opzione per il res non dom produce effetti per non più di 15 anni, è revocabile ed è rinnovabile.
Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, della imposta sostitutiva.

Ruling

Chi intende optare per il res non dom deve presentare una specifica istanza di interpello alla quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere entro il termine massimo di 120 giorni (fatto salvo il diritto di chiedere ulteriori 30 giorni per l’esame della pratica).
In caso di mancata risposta da parte dell’Ufficio si applica il silenzio-assenso.
Nell’istanza occorrerà indicare quali Paesi esteri includere nell’opzione secondo il cherry picking principle, e quali familiari eventualmente comprendere (con sostitutiva a 25.000,00 euro).

Decorrenza

L’opzione è esercitabile sin dal corrente periodo di imposta 2017, in presenza di esito positivo all’interpello o di silenzio-assenso ottenuto entro quest’anno.

Limitazioni

Nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, il res non dom non si applica ai capital gain esteri derivanti da cessione di partecipazioni qualificate, che sconteranno l’IRPEF ordinaria.
A partire dal sesto anno, anche le plusvalenze finanziarie qualificate di fonte estera potranno essere incluse nell’insieme dei redditi soggetti a sostitutiva.

Monitoraggio fiscale

Chi opta per il nuovo regime è esonerato dagli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (i.e. quadro RW), nonché dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.

Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento dell’8 marzo 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state approvate le istruzioni ed i modelli per attivare il regime in parola, che, pertanto, è ora divenuto pienamente operativo (i.e. le “Modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis”, il “modello di check list da allegare all’istanza di interpello” che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore e le relative istruzioni).

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