Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato sulle diverse caratteristiche e finalità di due fra i documenti più utilizzati nel trasporto marittimo, Bill of Lading e Sea Waybill.

Bill of Lading

La Bill of Lading (o polizza di carico) è il documento che certifica, tra le altre cose, quale sia:
– il nome e il domicilio dell’incaricato del trasporto (cd. vettore);
– il nome e il domicilio del mittente (cd. caricatore);
– il porto di destinazione e, se nominativa, il destinatario della merce;
– la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

La Bill of Lading consta, solitamente, di due originali di cui un primo non negoziabile rimane al vettore e un secondo rimane al caricatore, che ne curerà la trasmissione al destinatario della merce.

Oltre ad attestare la presa in carico delle merci da parte del vettore o di un suo agente, il documento in esame attribuisce il diritto di consegna della merce al porto di destinazione in capo a chi dimostri di esserne legittimato (ovverosia colui che è indicato nel documento come destinatario, se la Bill of Lading è nominativa).

La Bill of Lading può anche essere al portatore o all’ordine: nel primo caso sarà legittimato al ritiro della merce chi presenta il secondo originale del documento, mentre nel secondo chi dimostri di essere legittimo titolare del documento sulla base di una serie continua di girate.

La Bill of Lading, pertanto, costituisce, per un verso, un titolo di credito negoziabile, con cui trasferire la proprietà delle merci e, per altro verso, un titolo di legittimazione con cui poterle ritirare a destino.

Sea Waybill

La Sea Waybill, invece, ha una portata meno ampia, essendo il documento nominativo, emesso dal vettore o dal comandante della nave, che abilita solo il destinatario nella stessa indicato a ritirare le merci trasportate, previa dimostrazione della sua identità.

Dunque, a differenza della Bill of Lading, la Sea Waybill non è un titolo di credito negoziabile né un titolo rappresentativo delle merci.

Su tale materia il Tribunale di Genova si è pronunciato in un giudizio promosso da una società venditrice-mittente nei confronti di uno spedizioniere, chiamato a rispondere dei danni occorsi alla merce durante il trasporto.

Lo spedizioniere ha negato la propria responsabilità, affermando di aver firmato la Sea Waybill, non in proprio, bensì per conto del trasportatore, unico soggetto al quale (nella prospettazione difensiva dello spedizioniere) la società venditrice avrebbe dovuto chiedere il risarcimento.

Dal canto suo, la società venditrice ha negato che la Sea Waybill potesse essere considerata come prova del contratto di trasporto, idonea a identificarne le parti.

Il Giudice genovese, tuttavia, dopo aver passato in rassegna le differenze fra Bill of Lading e Sea Waybill, ha precisato che entrambi i documenti costituiscono una prova effettiva dei termini e delle condizioni del contratto di trasporto, atteso che contengono tutti gli elementi utili (indicazione delle parti, delle merci, del porto di origine e di destinazione e dell’effettivo destinatario del carico) a individuare e integrare anche la legittimazione attiva e passiva degli eventuali contenziosi che da tale contratto possano derivare.

Esaminata la Sea Waybill firmata dallo spedizioniere, solo per conto del trasportatore, e ritenuto che solo su quest’ultimo gravasse l’adempimento delle obbligazioni sottese al contratto, il Tribunale ha quindi accolto le ragioni dello spedizioniere, dichiarandone l’estraneità al rapporto contrattuale e la carenza di legittimazione passiva.

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