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I fatti in sintesi
Una società appaltatrice agisce in giudizio per ottenere il pagamento di fatture insolute relative a materiali forniti.
La società committente si oppone alla richiesta di pagamento, eccependo che la fornitura sarebbe avvenuta in forma incompleta e comunque con grave ritardo; formula pertanto domanda riconvenzionale chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della fornitrice al risarcimento dei danni. Il Tribunale, valutati i comportamenti delle parti, ritiene prevalente l’inadempimento della società fornitrice che viene condannata al pagamento dei danni.
La vicenda giudiziale
Il Tribunale di Genova, prima di decidere sul risarcimento, ha effettuato una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, rilevando che i ritardi nelle forniture da parte dell’appaltatrice, manifestatisi anteriormente al blocco dei pagamenti da parte della società committente, avevano legittimato l’eccezione di inadempimento sollevata da quest’ultima.
Il fulcro della controversia, tuttavia, ha riguardato il quantum del risarcimento dei danni. Nel contratto, infatti, era presente una clausola penale legata al ritardo.
La committente ha chiesto il cumulo tra la penale e il risarcimento del danno ulteriore derivante dalla risoluzione del contratto.
Il Giudice è stato quindi chiamato a stabilire se l’attivazione della clausola penale precludesse la richiesta di ulteriori voci risarcitorie, fungendo da “tetto” massimo di indennizzo, o se le due tutele potessero coesistere e sommarsi tra loro.
La decisione del Tribunale
Con la sentenza n. 2380 del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Genova stabilisce che, salvo patto contrario, l’applicazione della clausola penale esclude il diritto a ottenere ulteriori danni dipendenti dall’inadempimento contrattuale. Il Giudice chiarisce che la penale costituisce infatti una liquidazione anticipata e forfettaria del danno: invocando l’applicazione della penale, è sì vero che non occorre provare l’entità del pregiudizio, ma è anche vero che la penale assorbirà ogni altro danno risarcibile.
Tuttavia, se, come consente la norma, le parti hanno contrattualmente previsto che oltre a pagare la penale, la parte inadempiente debba risarcire anche il danno ulteriore all’altra parte, quest’ultima avrà diritto a ricevere il pagamento della penale e del danno ulteriore
- a) se riesce a provare di aver subito un pregiudizio che eccede l’importo della penale e
- b) fermo restando che penale e danno ulteriore, sommati tra loro, non potranno mai eccedere il pregiudizio complessivamente sofferto.
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La sentenza aggiunge inoltre un tassello fondamentale riguardo al confine temporale della penale. Il Giudice ligure precisa che la penale prevista per il ritardo non possa coprire anche il periodo successivo alla domanda di risoluzione del contratto. Nel momento in cui la parte non inadempiente agisce per risolvere il contratto (manifestando in questo modo di non avere più interesse alla prestazione), la penale giornaliera per il ritardo cessa di maturare. Da quel momento in poi, si entra infatti nel campo del risarcimento del danno ulteriore (se contrattualmente previsto).
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La sentenza in commento, nel sottolineare la possibilità di cumulare penale e risarcimento del danno ulteriore, offre l’occasione per riflettere sull’importanza di come la vittoria giudiziale passi spesso per un contratto scrupolosamente redatto.
