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Con il D.R.P. 13 gennaio 2025 n. 12 è stata emanata la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la determinazione del risarcimento dovuto per le lesioni di non lieve entità.
Si tratta del sistema di calcolo per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri con postumi permanenti pari o superiori al 10%.
La Tabella Unica Nazionale
Come noto, il valore del punto di invalidità non è fisso e dipende da tre variabili:
- il grado di invalidità permanente accertato
(che determina l’aumento proporzionale del punto base)
- l’età della vittima
(che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del punto base)
- la sofferenza morale provocata dall’infortunio
(che determina l’aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza, nessuna, minima, media o grave, tramite un coefficiente minimo, medio o massimo che determina l’aumento del valore del punto base).
Scopo della Tabella Unica Nazionale è uniformare i criteri di risarcimento del danno, superando così le differenze liquidative sperimentate nella prassi, a causa dell’applicazione di diverse tabelle da parte dei Tribunali (in particolare, quelle di Milano e di Roma).
Obiettivo senz’altro apprezzabile, ma raggiunto solo in parte, non avendo risolto le diverse posizioni sulla applicabilità della Tabella Unica Nazionale anche alle controversie in corso, relative a sinistri che si sono verificati prima del 5 marzo 2025, data di entrata in vigore della novità normativa.
Le diverse posizioni dei giudici
L’argomento che accomuna le sentenze contrarie a tale applicazione (Tribunale Napoli Nord, 15 aprile 2025, n. 1459; Corte d’Appello Milano, 6 aprile 2025, n. 982; Tribunale Napoli, 18 marzo 2025, n. 2751; Corte d’Appello L’Aquila, 12 marzo 2025, n. 322) è il tenore letterale dell’art. 5 delle Disposizioni Transitorie, secondo cui “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrate in vigore”.
Un orientamento seguito, peraltro, da pronunce anche più recenti (Tribunale Napoli Nord, 7 maggio 2025, n. 1721; Tribunale Palermo, 8 maggio 2025, n. 1967; Tribunale Salerno, 9 maggio 2025, n. 2047; Tribunale Foggia, 10 maggio 2025, n. 939).
A fronte di tali arresti giurisprudenziali, si registra tuttavia un orientamento che considera invece applicabile fin da subito la Tabella Unica Nazionale (Tribunale di Palmi, 7 marzo 2025, n. 124; Tribunale Firenze, 18 marzo 2025, n. 981; Tribunale Avellino, 20 marzo 2025; Tribunale di Perugia, 1° aprile 2025; Tribunale Napoli, 8 maggio 2025, n. 4566; Tribunale di Termini Imerese, 9 maggio 2025, n. 639), secondo cui, poiché la liquidazione del danno da lesione personale (compresa la componente soggettiva) deve necessariamente essere equitativa, in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguiti, non sarebbe comunque possibile discostarsi dai parametri e dai valori indicati nella Tabella Unica Nazionale.
Il danno morale, in altre parole, costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare a-reddituale del soggetto leso, ponendo fine alla diatriba sulla liquidazione autonoma di questa specifica voce di danno.
La parità di trattamento, insomma, è oggi garantita dalla Tabella Unica Nazionale, e i giudici che abbracciano questo secondo orientamento non ravvisano motivi plausibili che consentano di disapplicarla.
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D’altra parte, la tabella mira proprio a garantire la massima uniformità su tutto il territorio nazionale, e dunque appare difficile trovare motivazioni adeguate per disapplicare la Tabella Unica Nazionale ai sinistri avvenuti in data antecedente all’entrata in vigore della novità normativa.

