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patente a credito nei cantieri

 

Con nota n. 9326 del 9.12.2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto a fare il punto sul nuovo regime sanzionatorio previsto dal novellato articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008 in materia di lavori in cantiere condotti senza l’obbligatoria patente a crediti.

A partire dal 1.10.2024, il comma 11 del citato articolo 27 ha infatti introdotto specifiche sanzioni per le imprese che operano nei cantieri senza una patente a crediti valida o che registri un punteggio inferiore ai 15 crediti.

 

La patente a crediti

 

La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, temporanei o mobili, ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Le imprese che vogliano ottenere la patente a crediti devono effettuare una domanda telematica sul sito dell’INL, dimostrare la loro iscrizione alla camera di commercio, nonché il possesso del DURC, DVR e DURF.

La patente viene attribuita con un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere decurtati in base alle risultanze di giudizi definitivi: sentenze passate in giudicato o provvedimenti di ingiunzione.

Si intende per cantiere, ai sensi delle norme in esame, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile quali

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro,
  • scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il possesso della patente è obbligatorio anche per le piccole imprese che operano in specifiche fasi dei cantieri sopra indicati; fasi quali, ad esempio, il montaggio di infissi, l’installazione di impianti elettrici e idraulici, lo svolgimento di lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, l’esecuzione di lavori di pulizia o di manutenzione del verde, e, più in generale, qualsiasi attività operativa che comporti l’accesso ad un cantiere rientrante nel perimetro di applicabilità della norma in esame.

 

I contenuti della patente e le verifiche

 

L’art. 2 del D.M. n. 132/2024 riporta le informazioni contenute nella patente a crediti, con particolare riferimento (oltre ai dati di rilascio e a quelli inerenti il soggetto titolare e quello richiedente), a

  • punteggio attribuito al momento del rilascio,
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008,
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6 del suddetto decreto.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente

  • i titolari della stessa o loro delegati,
  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008,
  • il responsabile dei lavori,
  • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,
  • i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese, o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

 

Riconoscimento e decurtazione dei crediti

 

L’iniziale punteggio di 30 crediti potrà essere incrementato di

  • 10 crediti, in ragione della storicità aziendale,
  • 20 crediti, per assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, o
  • 30 crediti, per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro,

con un extra bonus di ulteriori 10 crediti (in relazione ad attività, investimenti, formazione aggiuntivi) e comunque sino a un massimo di 100 crediti.

Allo stesso modo, la patente può subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui derivi l’adozione di provvedimenti definitivi riguardanti i datori lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo (art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008). La decurtazione consegue a giudizi definitivi (sentenze passate in giudicato o provvedimenti  di ingiunzione) comunicati direttamente dall’Organo emanante all’INL.

Le maggiori decurtazioni di punti si registrano nei casi di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che determinino

  • infortuni mortali o un’assoluta e/o parziale inabilità permanente al lavoro di un dipendente dell’impresa (la decurtazione in tali ipotesi sarà rispettivamente di 20, 15 e 8 crediti), e/o
  • malattie professionali di lavoratori dipendenti dell’impresa (nella misura di 10 crediti),

con possibilità di adozione contestuale di un provvedimento cautelare di sospensione, ai sensi dall’art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, per un massimo di 12 mesi.

Qualora la patente non totalizzi almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione e sempre che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

L’impresa può comunque recuperare i crediti decurtati qualora l’apposita Commissione territoriale, composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, accerti che

  • i soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché i lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati, abbiano partecipato a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
  • siano stati realizzati uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Sanzioni amministrative

 

Il rischio di operare in assenza di una valida patente a crediti rileva anche con riferimento alla sanzione amministrativa da quantificare nel 10% del valore dei lavori (indicato nel contratto e al netto dell’IVA) per un importo che, comunque, non potrà essere inferiore a € 6.000,00.

Non solo: il legislatore ha previsto profili di responsabilità anche in capo ai committenti, tenuti a verificare il possesso della patente a crediti o – per le imprese appaltatrici che non sono tenute al possesso della stessa – dell’attestazione di qualificazione Soa.

Quest’ultima è un’attestazione che certifica i requisiti economici, organizzativi e tecnici dell’impresa, garantendo che la società ricevente soddisfi specifici criteri generali e speciali richiesti per l’esecuzione di lavori pubblici.

Il committente, o comunque il responsabile dei lavori, che abbia omesso di verificare il possesso della patente, e/o abbia affidato i lavori ad un soggetto privo della patente o dell’attestazione SOA, è passibile di sanzione da € 711,92 a € 2.562,91.

La medesima sanzione è irrogata al committente che abbia affidato i lavori a un soggetto in possesso di patente con un punteggio inferiore ai 15 crediti.

Nella diversa ipotesi in cui la patente venga invece sospesa, revocata o decurtata sotto i 15 crediti, dopo l’affidamento dei lavori, la sanzione non si applica al committente o al responsabile lavori, bensì unicamente all’impresa esecutrice o al lavoratore autonomo, nei termini e con i limiti sopra indicati (10% del valore dei lavori, in misura comunque non inferiore a € 6.000,00).

La sospensione della patente può essere disposta dall’Ispettorato del Lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito, mentre, in assenza di esplicita previsione normativa, vanno considerati competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza indicati nell’articolo 13 del D.lgs. n. 81/2008.

Si tratta, in quest’ultimo caso, di procedura sanzionatoria non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, con possibilità di pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni.

Un’altra novità introdotta dal comma 11 dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 è l’esclusione delle imprese sanzionate dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

In questo caso l’organo di vigilanza è tenuto a comunicare la sanzione sia all’ANAC che al Ministero delle Infrastrutture, il quale adotta il provvedimento interdittivo.

L’impresa o il lavoratore autonomo devono peraltro essere allontanati dal cantiere oggetto di accertamento da parte del personale ispettivo che deve, altresì, informare i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

 

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Il nuovo regime sanzionatorio rafforza le responsabilità per i committenti e le imprese che operano nei cantieri, con sanzioni significative per chi non rispetta gli obblighi previsti dalla neonata disciplina.

Per quanto le sanzioni varino a seconda della situazione specifica, il generale rispetto della normativa, garantito dal supporto preventivo di professionisti esperti, è essenziale per assicurare sia la compliance aziendale all’attuale quadro normativo, sia il rispetto della salute e la sicurezza di chi opera nell’impresa.

 

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