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La clausola “claims made” è una clausola che condiziona l’operatività della copertura assicurativa alla presentazione della richiesta di risarcimento del terzo nel periodo di vigenza del contratto; non rileva, quindi, che l’evento si sia verificato prima della sottoscrizione della polizza, ma occorre che la denuncia di sinistro avvenga nel corso del periodo assicurato.
Tale clausola è stata spesso al centro di controversie poiché ritenuta da alcuni limitativa per i diritti dell’assicurato, il quale subisce incolpevolmente i tempi dell’iniziativa del danneggiato.
Con l’ordinanza n. 29483 del 15 novembre 2024, la Suprema Corte ha confermato la validità della clausola “claims made” nei contratti assicurativi, chiarendo definitivamente i confini applicativi di questo tipo di clausole.
La vicenda
La controversia ha visto coinvolta un’azienda sanitaria locale, destinataria di una richiesta risarcitoria per responsabilità medica, la quale aveva chiamato in garanzia i propri assicuratori.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la richiesta di risarcimento del danneggiato e respinto la richiesta di manleva dell’azienda sanitaria, ritenendo valida la clausola “claims made”, che subordinava la copertura assicurativa alla proposizione della prima richiesta risarcitoria da parte del danneggiato nel periodo di vigenza del contratto, evenienza, nella specie, non verificatasi.
La Corte d’appello dichiarava invece l’esclusione dell’operatività della polizza sull’assorbente rilievo che la prima richiesta di risarcimento risalisse ad un momento anteriore addirittura alla conclusione del contratto assicurativo e, quindi, – indipendentemente dalla validità della clausola “claims made” – senza margine alcuno per ritenere l’assicurazione tenuta all’indennizzo.
Senonché la pronuncia della Corte di Appello si spinge, comunque, a dichiarare la clausola “claims made” nulla poiché:
- sarebbe una clausola vessatoria limitativa dei diritti dell’assicurato;
- violerebbe il disposto dell’articolo 2965 cod. civ., che vieta clausole di decadenza tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
La decisione della Cassazione
Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 9140/2016), la Cassazione ha invece ribadito che la clausola “claims made” non ha natura vessatoria e non può quindi essere affetta da nullità ex art. 2965 c.c., per il solo fatto di far dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, giacché la richiesta del terzo, evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni, in cui l’operatività della copertura deve semplicemente dipendere da fatto non dell’assicurato.
Di conseguenza, la clausola “claims made” è da considerarsi valida ed al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 2965 cod. civ.
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La pronuncia consolida così un orientamento giuridico che privilegia la certezza e la coerenza del sistema assicurativo.
Essa evidenzia l’importanza di una redazione chiara delle clausole contrattuali e offre una utile luce chiarificatrice agli operatori del diritto, ai giudici di merito e alle compagnie assicurative.